(Via Italia Futura) Perché occorre un vincolo costituzionale al pareggio di bilancio nelle finanze pubbliche di Luca di Montezemolo
Nel pieno della gravissima crisi di fiducia che sta colpendo l’area della moneta unica europea, con effetti particolarmente pesanti sul nostro paese, è indispensabile che le forze più responsabili di ogni settore della vita pubblica si impegnino con coerenza per individuare soluzioni capaci di restituire forza e credibilità alla nostra economia. Un passo importante e concreto in questa direzione viene dalla proposta di riforma costituzionale avanzata dal Senatore Nicola Rossi, tra i collaboratori più preziosi di Italia Futura, e sottoscritta da un ampio numero di parlamentari di diverse forze politiche dei due schieramenti. Sul modello di quanto è stato recentemente fatto in Francia e Germania, si tratta di introdurre in Costituzione una regola di responsabilità fiscale che obblighi le Amministrazioni Pubbliche al pareggio di bilancio strutturale e al rispetto di un rapporto armonioso tra spesa pubblica e Prodotto interno lordo. In altri termini, significa assicurare la sostenibilità dei conti pubblici nel medio e lungo periodo a tutto vantaggio delle generazioni future e soprattutto costringere la politica di oggi e di domani, chiunque si trovi al governo di questo paese, ad un rigoroso vincolo di responsabilità nell’uso delle finanze pubbliche e al rispetto degli impegni internazionali. Il mio auspicio, anche al fine di dare ai mercati un segnale tempestivo e inequivoco, è che il Senato della Repubblica affronti la proposta già in queste ore e dunque anche durante la pausa estiva.
Luca di Montezemolo Presidente di Italia Futura
Proposta di legge costituzionale d’iniziativa del senatore Nicola Rossi Roma, 2 agosto 2011
“Modifiche degli artt. 23, 81, 117 e 119 della Costituzione in tema di regole di responsabilità fiscale”
Art. 1 (Equità fra le generazioni)
1. All’art. 23 è aggiunto il seguente comma:
2. La Repubblica informa le proprie scelte in campo economico e finanziario al criterio della equità fra le generazioni.
Art. 2 (Pareggio di bilancio e controllo della spesa pubblica)
2. All’art. 81 sono aggiunti i seguenti commi:
5. Nel bilancio delle Pubbliche Amministrazioni, dello Stato e delle Regioni, le spese totali non possono superare le entrate totali. Il ricorso all’indebitamento non è consentito. La legge regola le modalità di applicazione del principio del pareggio di bilancio ai singoli livelli di governo tenendo conto, a livello aggregato, degli andamenti congiunturali, e garantendo comunque il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
6. Le spese totali delle Amministrazioni Pubbliche non possono in ogni caso superare il 45% del prodotto interno lordo.
7. Eventuali violazioni del disposto dei precedenti commi 5 e 6 emerse in sede di rendiconto devono essere compensate nelle leggi di bilancio del successivo triennio.
8. La legge di bilancio che comporti il ricorso all’indebitamento deve essere approvata a maggioranza dei due terzi e contenere il relativo piano di ammortamento.
9. La legge di bilancio che comporti spese totali delle Amministrazioni pubbliche superiori al 45% del prodotto interno lordo e non preveda, contestualmente, un incremento delle entrate totali ma faccia ricorso all’indebitamento, deve essere approvata a maggioranza dei due terzi e contenere il relativo piano di ammortamento e deve, inoltre, prevedere il rispetto del vincolo sulle spese totali entro e non oltre la scadenza del piano di ammortamento del debito stesso. La legge di bilancio che comporti spese totali delle Amministrazioni pubbliche superiori al 45% del prodotto interno lordo e preveda, contestualmente, un incremento delle entrate totali, deve essere approvata a maggioranza dei due terzi e prevedere la sostituzione delle maggiori entrate con il ricorso all’indebitamento entro e non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della legge di bilancio stessa, il piano di ammortamento del debito stesso e la previsione del rispetto del vincolo sulle spese totali entro e non oltre la scadenza del piano di ammortamento del debito stesso. In quest’ultimo caso, alla legge di bilancio relativa all’esercizio in cui si fa ricorso all’indebitamento si applica quanto previsto dal precedente comma 8.
Art. 3 (Coordinamento della finanza pubblica)
1. All’art. 117, secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole:
t) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. All’art. 117, terzo comma, sono eliminate le seguenti parole: “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.
Art. 4 (Ricorso all’indebitamento per gli enti locali)
1. All’art. 119, sesto comma; le parole “Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di indebitamento” sono sostituite con le seguenti: “Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di indebitamento e nel rispetto dei principi di cui all’art.81″.
Art. 5 (Norme transitorie)
1. L’art. 81, comma 5 e 7 e 8, entra in vigore a partire dall’esercizio finanziario 2015.
2. L’art. 81, comma 6 e 9 entra in vigore a partire dall’esercizio finanziario 2020.
1
Antonio Forcolin
bene! un buon inizio ma bisognerebbe anche gestire la cosa pubblica da entrambe le parti (politici e cittadini) con la sana regola del buon padre di famiglia.
Meno sprechi e più fare per la comunità
Posted at agosto 11, 2011 on 1:57pm.