(dal sito Lex di Kataweb) Nella formulazione originale prevista dalla Legge anticrisi lo scudo fiscale rende non punibili i reati di omessa o infedele dichiarazione dei redditi, mentre non salva gli effetti recati da altri tipi di reati. Con la modifica apportata dall’emendamento Fleres approvato oggi in Senato e che ora dovrà essere votato dall’Assemblea la non punibilità viene estesa, ricalcando quanto previsto dal condono fiscale stabilito con la Finanziaria 2003, anche a questi reati tributari: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; occultamento o distruzione di documenti contabili. La stessa norma, inoltre, prevede la non punibilità per una serie di altri reati, nel caso in cui siano stati commessi per eseguire o occultare i reati tributari sopra citati ovvero per conseguirne il profitto e nel caso in cui siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria: falsità materiale commessa dal privato; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; falsità in registri e notificazioni; falsità in scrittura privata; uso di atto falso; soppressione, distruzione e occultamenti di atti veri; falsità concernenti documenti informatici; falsità concernenti copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti; false comunicazioni sociali; falso in prospetto. Va precisato che lo scudo fiscale-ter circoscrive l’applicazione alle sole persone fisiche, mentre ne restano escluse le società. Quindi l’effetto dell’estensione alla non punibilità del falso in bilancio nella attuale versione sarebbe circoscritto alla contestazione del falso in bilancio commessa dalla persona fisica nelle vesti di amministratore di società. (clicca qui per visualizzare il testo dell’emendamento)
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