La sanità deve ritornare in mano allo Stato per superare la sperequazione dei servizi e i buchi di bilancio delle amministrazioni locali: questo il Disegno di Legge costituzionale proposto dai Senatori del Movimento 5 Stelle che propone “Modifiche all’articolo 117 della Costituzione concernenti l’attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute”. In sostanza attraverso semplici modifiche dell’art. 117 si allargherebbe della legislazione centrale restringendo la cosiddetta legislazione concorrente tra Stato e Regioni, riportando allo Stato centrale la funzione di stabilire la disciplina funzionale e non solo la già presente facoltà di stabilire i principi fondamentali. La proposta nasce dall’attuale forte frammentazione regionale che, secondo gli estensori della proposta, pone in grande affanno la stessa sopravvivenza dell’attuale sistema di stato sociale recuperando una visione unitaria del Sistema Sanitario Nazionale. Secondo il Vicepresidente del M5s della Commissione Sanità del Senato, il medico Maurizio Romani, non c’è contrarietà all’autonomia in materia di sanità ma, in condizioni di crisi come l’attuale, risulta evidente che alcune Regioni non riescono a garantire un’uniformità di cure a tutti i cittadini offrendo un servizio inesistente in alcune parti del Paese. Oltre al fatto che il fine è quello di “incrementare l’assistenza a livello distrettuale e alcune eccellenze come quelle di Emilia Romagna, Toscana e via discorrendo. Il tutto riaffermando con forza la necessità di un’assistenza universalistica e pubblica. Da qui si apre una discussione davvero interessante che potrebbe davvero ridefinire le posizioni in campo e chiarire quale tipo di sanità hanno in mente le diverse forze politiche, cosa non perfettamente scontata nell’attuale dibattito sulla salute.
Per capire meglio qui di seguito il testo del Disegno di Legge
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa dei senatori Taverna, Crimi, Fattori, Simeoni, Romani Maurizio, Fucksia, Morra, Paglini, Cioffi, Donno, Pepe, Vacciano, Puglia, Gaetti, De Pin, Montevecchi, Nugnes, Moronese, Molinari, Bencini, Buccarella, Mangili, Cappelletti, Bertorotta, Battista, Bocchino, Serra, Lezzi, Lucidi, Catalfo, Scibona, Blundo, Endrizzi, Orellana, Casaletto, Petrocelli, Bulgarelli, Mussini, Gambaro, Martelli, Santangelo, Campanella, Airola, Marton, Giarrusso.
Modifiche all’articolo 117 della Costituzione, concernenti l’attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia
di tutela della salute.
ONOREVOLI SENATORI. — L’articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. Inteso come diritto sociale e in osservanza al principio di uguaglianza sostanziale, esso rappresenta un servizio pubblico obbligatorio e prevede la responsabilità dello Stato di intervenire per garantire la salute del cittadino e della collettività in condizioni di eguaglianza. Un Welfare State, dunque, il quale operando mediante organi e istituti presenti sul territorio nazionale permette l’effettivo esercizio di tale diritto costituzionalmente garantito.
La riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha delineato un sistema istituzionale caratterizzato da un pluralismo dei centri di potere al fine di dare attuazione al principio autonomistico, stabilito dall’articolo 5 della Costituzione, valorizzando e ampliando il ruolo e le competenze delle autonomie locali.
L’articolo 117 Cost., al comma 2, stabilisce che lo Stato ha la competenza legislativa esclusiva in una serie di materie specificamente elencate, mentre il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che le Regioni possono legiferare nelle materie di competenza concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali definiti dallo Stato.
La tutela della salute trova il suo preciso riferimento nell’articolo 117 Cost., lettera m), con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (cosiddetta riforma bis). Tale decreto enuncia il principio secondo il quale il Servizio sanitario nazionale (SSN) deve assicurare, mediante risorse finanziare pubbliche individuate attraverso il comma 3 del medesimo articolo 1, i livelli essenziali di assistenza (LEA) fissati dal Piano sanitario nazionale, nell’assoluto rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza.
La Costituzione riconosce alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale attraverso un complesso organizzativo, che sottolinei la logica del riparto di competenze tra Stato e Regioni nelle materie di potestà concorrente, tra le quali rientra la tutela della salute.
Il presente disegno di legge è volto ad apportare alcune modifiche all’articolo 117 della Costituzione con l’obiettivo di attribuire alla legge statale un ruolo più ampio restringendo l’area della legislazione concorrente. In particolare, per quanto riguarda la tutela della salute, si prevede che spetti alla legge dello Stato non più stabilire i «principi fondamentali», bensì porre la disciplina funzionale.
In alcune aree del Paese il diritto alla salute non è sempre garantito, ma spesso ci troviamo dinanzi a una forte frammentazione del SSN e una disparità di fruizione del servizio stesso.
E’ indispensabile l’intervento dello Stato in nome dell’interesse nazionale e, quindi, è imprescindibile che la tutela della salute diventi una competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La disomogeneità delle politiche sanitarie regionali ha creato, in questi anni, una sensibile disomogeneità dell’offerta sanitaria nel Paese.
Bisogna restituire centralità e unitarietà al Sistema sanitario nazionale e, dunque, recuperare una visione di insieme, superando così l’attuale frammentazione in cui versano i servizi sanitari regionali.
In tal modo si potrà garantire una migliore equità nell’erogazione delle prestazioni delineando un servizio pubblico sanitario caratterizzato da principi di universalità, di uguaglianza e di globalità degli interventi.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis) tutela della salute;
b) al terzo comma, le parole: « tutela della salute» sono soppresse.
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