“Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche relativi a fatti antecedenti l’assunzione della carica, possono essere sospesi con deliberazione parlamentare secondo le disposizioni della presente legge costituzionale.

Per inciso gli articoli 90 e 96 della Costituzione della Repubblica italiana limitavano precedentemente questa possibilità solamente ai reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.