Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 30 aprile 2008, le nuove linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, previste dall’articolo 7 della legge 40 del 2004 che aggiornano le precedenti linee guida del 21 luglio 2004 sono state firmate dal Ministro della Salute Livia Turco lo scorso 11 aprile, all’indomani del pronunciamento da parte del Comitato di presidenza del Consiglio superiore di sanità, avvenuto il 9 aprile.
Si è così concluso l’iter di emanazione di questo provvedimento, secondo quanto previsto dalla stessa legge 40 che indica la necessità di un aggiornamento delle linee guida almeno triennale in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica e da attuarsi avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità e previo parere del Consiglio superiore di sanità.
Quest’ultimo si è espresso due volte: la prima, con parere del 19 luglio 2007, quando rilevò la sussistenza dei presupposti tecnico-scientifici per l’aggiornamento delle linee guida, fornendo altresì una serie di indicazioni di merito al Ministro della Salute finalizzate al miglioramento delle vecchie linee guida; la seconda, il 9 aprile scorso, quando ha sottolineato la coerenza del testo delle nuove linee guida, per la parte di pertinenza, con il suo precedente parere del 19 luglio.
Queste le principali novità delle nuove linee guida:
1) la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) viene estesa anche alla coppia in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, e in particolare del virus HIV e di quelli delle epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni siano assimilabili ai casi di infertilità per i quali è concesso il ricorso alla PMA. In questi casi c’è infatti un elevato rischio di infezione per la madre e il feto conseguente a rapporti sessuali non protetti con il partner sieropositivo. Un rischio che, di fatto, preclude la possibilità di avere un figlio a queste coppie;
2) l’indicazione che ogni centro per la PMA debba assicurare la presenza di un adeguato sostegno psicologico alla coppia, predisponendo la possibilità di una consulenza da parte di uno psicologo adeguatamente formato nel settore;

3) l’eliminazione dei commi delle precedenti linee guida che limitavano la possibilità di indagine a quella di tipo osservazionale e ciò a seguito delle recenti sentenze di diversi tribunali e in particolare di quella del TAR Lazio dell’ottobre 2007. Questa sentenza come è noto ha infatti annullato le linee guida precedenti proprio in questa parte, ritenendo tale limite non coerente con quanto disposto dalla legge 40.
Qui il link al sito del Ministero dove è rintracciabile il testo completo e la comparazione con quello del 2004.

Qui una bella riflessione di Chiara Lalli sul sito di Progetto Galileo.