Sulla detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico il Governo fa marcia indietro, riportando nei fatti la situazione a quella precedente del decreto legge 185/2008. Grazie ad alcuni emendamenti approvati in Commissione Bilancio e Finanze della Camera – che dovranno essere ratificati dal voto in aula a Montecitorio, il quadro delle detrazioni dovrebbe modificarsi in maniera significativa.
Infatti solo per le spese sostenute negli anni 2009 e 2010 la detrazione del 55% dovrà essere “spalmata” su 5 anni dopo l’invo di una comunicazione all’agenzia delle Entrate, senza attendere la verifica della presenza dei fondi.
Per le spese sostenute nel 2009 e 2010 non sarà necessario inviare l’istanza all’Agenzia delle Entrate, che invece viene sostituita da una comunicazione da inviare comunque alle Entrate, cancellandosi l’ottenibilità subordinata alla ricezione del famoso “assenso” che verrebbe quindi abolito. I termini dela presentazione della comunicazione verranno stabiliti successivamente attraverso un provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate. Comunque per le spese future la detrazione Irpef  e Ires non potrà più essere ripartita dal contribuente in un periodo compreso tra 3 e 10 anni, ma dovrà essere comunque suddivisa in 5 rate annuali di uguale importo.
Per il bonus delle spese sostenute nel 2008, si dovrà comunque inviare un’istanza (questa invece condizionata, pare, alla copertura dei fondi) a partire dal prossimo 15 gennaio. Il modello di questa richiesta non è ancora comunque stato modificato e quindi non è ancora noto. L’agevolazione per il 2008 comunque dovrà rispettare gli stessi adempimenti previsti per quelle del 2007.
A questo riguardo la spesa si ritiene compiuta quando sia stata fatta mediante bonifico bancario. Per le imprese invece la spesa è sostenuta dalla data della consegna, mentre per la prestazione di servizi alla data di ultimazione.
Comunque per chi ha speso nel 2008, la detrazione del 55% potrà essere ottenuta se:
-si è pagato mediante bonifico con la specifica causale
-ottenuto l’attestazione di certificazione energetica o di qualificazione energetica da un tecnico abilitato
-inviato la scheda ed i dati della certificazione energetica all’Enea entro i 90 giorni dal termine dei lavori. Se i lavori non sono stati ancora ultimati, si potrà comunque iniziare a beneficiare della detrazione fiscale già dalla dichiarazione riguardante il 2008 mediante una dichiarazione che attesti il mancato termine dei lavori.