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Nel consigliare la lettura del Rapporto Ecomafia 2008 di Legambiente (edizioni Ambiente), ritengo molto importanti alcune proposte avanzate nella prefazione da parte di Piero Grasso, Procuratore Nazionale Antimafia.
Partendo dall’attuale fenomenologia di questo tipo di criminalità sempre più con caratteristiche di impresa e profitto, si ritiene utile l’introduzione di una fattispecie di associazione a delinquere modulata sulla base di una specifica finalità ambientale da correlare al Dlgs 152 del 2006.
Con l’avvertenza di tipizzare gli specifici ruoli dei compartecipi del gruppo criminale ed anche prevedendo un’aggravante in caso di partecipazione associativa del pubblico ufficiale al quale siano demandati compiti in materia ambientale.
Inoltre, i collegamenti  tra la criminalità ambientale e consorterie di tipo mafioso, giustificherebbero l’introduzione di un’aggravante a effetto speciale.
Fondamentale risulterebbe anche l’attribuzione di competenze alla Direzione Distrettuale Antimafia con il coordinamento alla Procura Nazionale Antimafia, come già accade per i reati di traffico di stupefacenti, contrabbando e tratta di esseri umani.
Altra importante suggestione che sicuramente potrebbe accendere molte discussioni, ma che personalmente condivido, è quella a livello normativo dell’introduzione di un sistema di repressione cosiddetto “premiale”, che favorisca la “deflazione” del procedimento penale in relazione agli interventi di ripristino ambientale da parte dell’indagato.
Grasso sottolinea come spesso la politica dell’inquirente è proprio quella di promuovere interventi di bonifica mediante il ripristino e la pulitura delle aree dei siti compromessi da parte dei soggetti coinvolti o ad opera delle amministrazioni sollecitate in tal senso.
“Non può non sottolinearsi” –  scrive il Procuratore – l’inerzia, spesso colpevole, da parte di molte amministrazioni pubbliche di fronte a situazioni di particolare allarme ambientale.
Ciò sorprende perché la normativa consente l’intervento diretto da parte della pubblica amministrazione competente, in caso di omissione del proprietario dell’area interessata da fenomeni di inquinamento, per la bonifica e la remissione in ripristino, con la successiva azione di risarcimento delle spese sostenute in danno al proprietario, anche in forma specifica sull’immobile: il problema fondamentale deve rimanere quello di bonificare l’ambiente.